Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Nota di approfondimento – OBBLIGO VACCINALE

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24.

Con il Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 22 (anche noto come “Decreto Riaperture”), in considerazione del superamento dello stato di emergenza, si interviene dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria e, nel caso specifico della scuola, anche per aggiornare le modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2.

Con riferimento all’accesso ai locali delle istituzioni scolastiche si proroga fino al 30 Aprile 2022 la circostanza di possedere (ed esibire) la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Dal 1° Maggio 2022 non sarà più necessario esibire il green pass base.

Integrando e/o modificando il Decreto Legge 1° aprile 2021 n.  44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 all’art. 8 si riafferma per il personale scolastico l’obbligo vaccinale, prorogandolo fino al 15 Giugno 2022.

Lo stesso potrà essere derogato in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Viene, però, aggiunto l’art.  4-ter.2 (obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola) che contiene una novità: nel confermare la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni, l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

Si autorizzano, contestualmente, i Dirigenti Scolastici a provvedere, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolveranno di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquisteranno il diritto di svolgere l'attività didattica.

Nell’art. 9, fermo restando lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la   partecipazione a manifestazioni sportive, vengono fornite le nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 in vigore dal 01/04/2022, come di seguito riportato:

Scuola infanzia

In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.   

Scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di   istruzione   e   formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età, per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per   la   rilevazione   dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento potranno seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata, su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, nelle scuole nonché negli istituti tecnici superiori continueranno ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a)    è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;   

b)    b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro   salvo   che   le   condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  

c)    resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si riportano, poi,  qui di seguito due recenti FAQ del Ministero dell'Istruzione relative alla verifica del Green Pass e all'obbligo vaccinale per il personale guarito da SARS-CoV-2.

§ Dopo il 30 aprile 2022 è ancora obbligatorio mostrare la certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali scolastici?  

No. Come stabilito dall’art. 6, comma 3 del decreto-legge n. 24 del 2022, l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID - 19 per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione termina il 30 aprile 2022. 

Dopo tale data, per accedere ai locali della scuola non è più richiesta la verifica del green pass base, né tantomeno di quello rafforzato, né per il personale della scuola né per altri. Di conseguenza la funzione del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione che consentiva alle scuole di verificare in maniera automatica la certificazione verde COVID - 19 per il personale in servizio è stata disabilitata. 

§  Il personale della scuola non vaccinato, ma guarito dall’infezione da SARS-CoV-2, è in regola con l’obbligo vaccinale?   

A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute si rileva quanto segue.  

Per il personale guarito, misure di cautela sanitaria connesse all’infezione impongono il differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2. Terminato il periodo di differimento risulta nuovamente efficace l’obbligo vaccinale, che permane per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato fino al 15 giugno 2022. Considerato che l’apposita funzionalità del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) consente al dirigente scolastico, o suo delegato, di verificare quotidianamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale, nel caso in cui il sistema rilasci un esito negativo, il Dirigente Scolastico verifica con il personale interessato l’eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Infine, due possibili casi.

Consideriamo il caso di due docenti che, a breve, potrebbero risultare non in regola con l’obbligo vaccinale. Il primo non si è mai sottoposto alla vaccinazione ma si è ammalato di Covid 19. Il secondo ha completato il ciclo vaccinale primario, ma non si è ancora sottoposto alla dose di richiamo. Entrambi hanno il green pass in scadenza. Che cosa fare?

I guariti dal Covid, dopo 90 giorni dal tampone negativo attestante la guarigione, risultano nuovamente inadempienti all’obbligo vaccinale e, di conseguenza, non possono restare in classe con gli alunni e sono sottoposti al regime delle 36 ore, di cui alla nota n.659/2022.

Chi ha assolto il ciclo vaccinale primario, ma non ha ancora la dose di richiamo, decorsi 120 giorni viene segnalato dal sistema SIDI con il bollino rosso, in quanto inadempiente all’obbligo vaccinale. ( dal 10 gennaio, con il decreto legge n.221 del 24 dicembre, in vigore dal 25 dicembre 2021, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è stato ridotto da 5 a 4 mesi, ovvero 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario).

Quindi, in relazione ai due possibili casi citati, booster entro 120 giorni per chi ha concluso il ciclo primario e vaccino entro 90 giorni per i docenti guariti mai vaccinati.
 

Comunicazione agli atti con prot.n.2767/2022