AVVISO lavoro agile e lavoro a distanza / da remoto
Per DSGA e Assistenti amministrativi e tecnici
In allegato
Alcune informazioni utili.
I riferimenti per il lavoro a distanza sono contenuti nel nuovo CCNL 2024, con i relativi rinvii alla normativa sul lavoro agile ordinario di cui alla legge n. 81/2017. Sono normate due forme di lavoro a distanza:
- Il lavoro agile di cui alla legge n. 81 del 2017, inteso come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali della sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato e in parte all’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
- Il lavoro da remoto che avviene con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.
- Come precisato dall'ARAN (O.A. CIRS120) il lavoro agile si caratterizza per l’assenza di vincoli di luogo e di orario, mentre il lavoro da remoto si caratterizza per la presenza di un preciso vincolo di luogo e di orario. Non ci sono indicazioni prescrittive su quale sia la forma preferibile a seconda delle attività da svolgere. L'art. 10 del nuovo CCNL prevede che le disposizioni in materia di lavoro a distanza di cui al Titolo III si applicano, ove compatibili con le attività svolte nonché con le esigenze e l’organizzazione del lavoro, al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative (non è previsto per i docenti nè per i collaboratori scolastici).